11 Agosto 2010
ORDINANZA N. 2 DEL 11 AGOSTO 2010 – PROVINCIA DI PERUGIA

                                               
Prot. n. U-333879   del  11.08.2010
                                                   IL PRESIDENTE

CONSIDERATO che la scrivente amministrazione, ai sensi del R.D. 1775/33 rilascia licenze annuali di attingimento da acqua pubblica e che inoltre, ai sensi del D.Lgs. 112/98 e della L.R. 3/99, è competente in materia di rilascio di grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche dai corpi idrici di pertinenza del comprensorio provinciale;

CONSIDERATO che le licenze annuali di attingimento e le concessioni di derivazione di acqua pubblica dettano delle particolari prescrizioni per il regolare esercizio delle stesse;

VISTO l’art. 18 comma 6 lett. b) del Piano di Bacino del Fiume Tevere II stralcio funzionale per il Lago Trasimeno - PS2 - che dispone:
- la sospensione delle licenze di attingimento durante tre giorni della settimana ad esclusione dell’uso idropotabile, in caso di decremento del livello del lago rispetto allo zero idrometrico compreso tra i 75 ed i 99 cm;
- la sospensione totale delle licenze di attingimento e delle concessioni durante tre giorni della settimana, nonché il divieto assoluto di prelievo diretto nelle sei ore più calde della giornata, ad esclusione dell’uso idropotabile, in caso di decremento del livello del lago rispetto allo zero idrometrico compreso tra i 100 ed i 119 cm;
- la sospensione totale delle licenze e delle concessioni ad esclusione dell’uso idropotabile, in caso di decremento del livello del lago rispetto allo zero idrometrico maggiore di 120 cm;

TENUTO CONTO del livello del Lago Trasimeno che alla data del 09 agosto c.a. risulta essere 93 cm al di sotto dello zero idrometrico;

VISTI i dati idrometeorologici del Centro Funzionale Decentrato della Regione dell’Umbria e le osservazioni dirette degli Organi di Controllo provinciali;

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 14/07/2010 del Presidente della Provincia di Perugia;

VISTA la D.G.R. n. 1004 del 12.07.2010 sull’applicabilità delle sanzioni previste dalla L. R. n. 25 del 10.12.2009;

VISTA la D.G.R. n. 1126 del 26.07.2010 che:
1) autorizza per la stagione irrigua 2010, in deroga all’art. 18 c. 6 lett. b) del Piano Stralcio per il Lago Trasimeno, prelievi dal Lago Trasimeno nel quantitativo massimo di mc. 900.000 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
-          in caso di uso irriguo i prelievi sono consentiti esclusivamente a coloro che utilizzano i sistemi ad alta efficienza (a goccia, microirrigatori o similari);
-          il quantitativo dovrà coprire i fabbisogni di tutta la stagione irrigua;
-          è vietata l’irrigazione nelle sei ore più calde della giornata;
2) incarica la Provincia di Perugia alla ripartizione quantitativa e all’emanazione dei provvedimenti di limitazione o di deroga;
3) invita la Provincia a comunicare mensilmente i quantitativi di risorsa prelevati;

CONSIDERATO che in data 26.07.2010 e in data 05.08.2010 l’Amministrazione Provinciale ha incontrato i rappresentanti delle Associazioni di categoria agricola, la Regione Umbria, il Corpo Forestale dello Stato e l’Ente Irriguo Umbro Toscano;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

ORDINA
1. La revoca dell’Ordinanza n. 1 del 14 luglio 2010 del Presidente della Provincia di Perugia.

2.            Il rispetto delle seguenti disposizioni ai titolari di licenza di attingimento annuale e/o di concessione di derivazione e a coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria:
1)      esporre alla pompa il cartellino plastificato allegato alla licenza annuale di attingimento;
2)      rispettare gli orari ed i giorni di divieto di attingimento riportati nell’autorizzazione e/o nella presente Ordinanza;
3)      installare e mantenere in piena efficienza il misuratore di portata, per coloro che ne sono obbligati in licenza e/o concessione, con conseguente sospensione dell’irrigazione in caso di rottura fino alla riparazione;
4)      munire l’impianto di pompaggio di apparato che impedisca il risucchio della fauna ittica.

3.         per i corpi idrici della provincia ad esclusione del Lago Trasimeno ed Immissari.
a)      Il divieto di attingimento ai titolari di concessione di derivazione e a coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria, ad uso irriguo, per tutti i corpi idrici superficiali nei giorni festivi fino alle ore 19:00, il martedì fino alle ore 19:00 e dalle ore 12.00 alle ore 17.00 dei restanti giorni feriali e il divieto di attingimento per tutti i corpi idrici sotterranei nei giorni festivi fino alle ore 19:00 e dalle ore 12.00 alle ore 17.00 dei restanti giorni feriali.
Il divieto di martedì non si applica a coloro che prelevano dai seguenti corsi d’acqua:
-          Tevere (per il quale il divieto di attingimento dei giorni feriali è dalle ore 12.00 alle ore 15.00);
-          Chiascio a valle della diga di Casanova;
-          Clitunno e canali derivati;
-          Topino e affluenti, ad esclusione del Timia a monte della confluenza con il Clitunno;
-          Nera e affluenti ad esclusione del Corno a monte della confluenza con il Sordo;
b)      Il divieto di attingimento ai titolari di licenza ad uso irriguo per tutti i corpi idrici superficiali nei giorni festivi fino alle ore 19:00, martedì fino alle ore 19:00, giovedì fino alle ore 19:00 e sabato, ad esclusione di coloro che prelevano dai seguenti corsi d’acqua per i quali permangono i divieti stabiliti in licenza:
-          Tevere;
-          Chiascio a valle della diga di Casanova;
-          Clitunno e canali derivati;
-          Topino e affluenti, ad esclusione del Timia a monte della confluenza con il Clitunno;
-          Nera e affluenti ad esclusione del Corno a monte della confluenza con il Sordo.
Rimane comunque per tutti i corsi d’acqua il divieto di attingimento dalle ore 12.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali consentiti, fatta eccezione per il Tevere, per il quale il divieto orario di attingimento nei giorni consentiti è dalle ore 12.00 alle ore 15.00;
Per i titolari di licenza ad uso irriguo dai corpi idrici sotterranei permangono i divieti stabiliti in licenza.
c)      Il divieto di irrigazione ai titolari di licenza di attingimento per “accumulo invernale invaso”, nei giorni festivi fino alle 19.00 e dalle ore 12.00 alle ore 17.00 dei restanti giorni feriali;
d)     Il divieto di attingimento a scopo irriguo dal Fiume Nestore e suoi affluenti, ad esclusione del tratto a valle della confluenza con il Genna per il quale l’attingimento è consentito nei giorni di mercoledì e venerdì;
e)      Sono esclusi dai divieti di cui ai punti a), b), c), d):
-  gli Enti che gestiscono reti irrigue pubbliche e coloro che prelevano da reti irrigue gestite da soggetti pubblici;
-  coloro che fanno uso di impianti a goccia, microirrigatori a spruzzo statici e dinamici, microgetti o simili in grado di assicurare una piovosità non superiore a 2,8 mm/ora per mq, per i quali è vietato l’attingimento nei giorni festivi fino alle ore 19:00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 26 comma 2 della L.R. 15/2008[1]; tale divieto non si applica agli Enti e/o Istituzioni che effettuano studi di ricerca in collaborazione con la Regione e/o con il Ministero dell’Ambiente.

4.                                          per  il Lago Trasimeno ed Immissari.

a)      di consentire ai titolari di licenza di attingimento, ai sensi della D.G.R. n. 1126/2010, prelievi in deroga all’art. 18 del Piano Stralcio per il Lago Trasimeno per un quantitativo massimo stagionale pari a quello autorizzato nella licenza stessa;
b)      di consentire ai titolari di concessione di derivazione, ai sensi della D.G.R. n. 1126/2010, prelievi in deroga all’art. 18 del Piano Stralcio per il Lago Trasimeno nei quantitativi che verranno assegnati dall’ufficio provinciale preposto in caso di decremento del lago oltre i 100 cm al di sotto delle zero idrometrico;
c)      in caso di uso irriguo dell’acqua i prelievi in deroga sono consentiti esclusivamente a coloro che utilizzano i sistemi ad alta efficienza (a goccia, microirrigatori o similari), con divieto di irrigazione dalle 12:00 alle 18:00;
d)     i soggetti di cui ai punti a) e b) dovranno comunicare alla Provincia di Perugia- Servizio Difesa e Gestione Idraulica, i quantitativi prelevati mensilmente in deroga all’art. 18 c. 6 lett. b) del PS 2 entro i primi cinque giorni del mese successivo.

La presente ordinanza è valida a partire dalle ore 24 del giorno 11 agosto c.a. ed è valevole fino a revoca della stessa.

A coloro che non osservino le disposizioni della presente Ordinanza si applicherà:
-    sanzione amministrativa pecuniaria da €. 200,00 ad €. 2.000,00, per chi non ottempera alle disposizioni di cui al punto 2, n. 4), ai sensi dell’art. 46 c. 1 lett. w) della L.R. n. 15 del 22 ottobre 2008[2];
-    sanzione amministrativa pecuniaria da €. 200,00 ad €. 2.000,00, per chi non ottempera alle altre disposizioni, ai sensi dell’art. 46 c. 1 lett. ff) della L.R. n. 15 del 22 ottobre 20082.

[1] Art. 26 (Concessioni di derivazioni e attingimenti idrici).
1.        Le Province, in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di derivazione e attingimento, nonché nei provvedimenti di concessione inerenti la gestione dei bacini artificiali, prevedono apposite prescrizioni a tutela del patrimonio ittico e l’onere a carico del concessionario.
2.        2. Per quanto riguarda i corsi d’acqua, le concessioni di derivazione e di attingimento sono rilasciate prevedendo la defluenza continua a valle della derivazione o dell’attingimento di un quantitativo d’acqua non inferiore alla portata minima vitale, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.”

[2] Art. 46 (Sanzioni amministrative). 1. La violazione delle prescrizioni recate dalla presente legge comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
… w) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per chi non ottempera alle prescrizioni di cui all’articolo 26, comma 1; …
… ff) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per ogni altra violazione agli obblighi ed alle disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni provinciali in materia; …

E’ fatto obbligo ai soggetti preposti per legge al controllo di far osservare le norme della presente Ordinanza.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Regione dell’Umbria, ai Sindaci dei Comuni interessati, alle Associazioni di Categoria ed agli Organi di controllo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Perugia, lì 11 Agosto 2010   
 
Il Presidente della Provincia di Perugia Firmato Marco Vinicio Guasticchi